CREDEM ADERISCE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ
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Credem, dopo l’iniziativa “Sospendi il mutuo” e l’adesione al “Piano famiglie ABI”, con la volontà di agevolare le famiglie nel pagamento dei mutui, aderisce al Fondo di Solidarietà promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e operativo da lunedì 15 novembre 2010.
Come funziona la sospensione.
Il Fondo consente al cliente di richiedere la sospensione, per un periodo massimo di 18 mesi, del pagamento delle rate del mutuo.
L’accoglimento della richiesta di sospensione da parte del Fondo permetterà al cliente di ottenere il rimborso della quota parte di interessi - determinata dall'applicazione del solo parametro (senza lo spread) di indicizzazione del finanziamento IRS/Euribor (ad esempio per un mutuo a tasso variabile erogato a Euribor + 1,20% il tasso di interesse sul periodo di sospensione sarà pari solo all’ 1,20%). Tali interessi verranno pagati alla ripresa del piano di ammortamento e saranno distribuiti, in quote uguali, sulle rate residue del finanziamento.
La sospensione determinerà l'allungamento della durata del piano di ammortamento originario, per un numero di rate pari al numero delle rate oggetto di sospensione. Al mutuo non sarà applicato alcun costo aggiuntivo né interessi di mora.
Chi può beneficiare dell'iniziativa.
Per poter accedere alle agevolazioni del Fondo i clienti dovranno essere:
- proprietari dell’immobile ( (sito nel territorio nazionale) oggetto del mutuo;
- titolari di un mutuo,in ammortamento da almeno un anno, di importo erogato non superiore a 250.000 euro;
- in possesso di un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000€.
Inoltre l'immobile dovrà:
- presentare caratteristiche di abitazione non di lusso;
- costituire l'abitazione principale del mutuatario.
L'ammissione al Fondo è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo:
- perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubrodinato o assimilato, con assenza di un nuovo rapporto di lavoro da almeno tre mesi;
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare nel caso in cui esso sia percettore di reddito per almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato presso l’abitazione del beneficiario;
- sostenimento, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, di spese mediche o di assistenza domiciliare per un importo superiore a 5.000 euro annui;
- sostenimento di spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo per opere necessarie e improrogabili per un importo superiore a 5.000 euro;
- per mutui regolati a tasso variabile aumento della rata rispetto alla scadenza precedente di almeno il 25% (mutuo con rata semestrale) o di almeno il 20% (mutuo con rata mensile). L’aumento deve essere riconducibile all’andamento dei tassi di mercato.
Modalità di adesione.
Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html) i clienti interessati potranno trovare tutte le informazioni sul Fondo di Solidarietà nonché il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, da consegnare compilato alla propria filiale unitamente alla documentazione specifica richiesta.