SOSPENDI IL MUTUO

Credem aderisce al piano ABI per il sostegno alle famiglie

Alla luce del particolare contesto economico e con la volontà di offrire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà, Credem, dopo l’iniziativa del 2009 “Sospendi il mutuo”, aderisce all’iniziativa “Piano famiglie ABI”. Il “Piano famiglie ABI” ha l’obiettivo di agevolare le famiglie nel pagamento dei mutui per l’acquisto, la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, in caso si verifichino eventi che possano ridurre la capacità di rimborso dei mutuatari(es. perdita del posto di lavoro).

Per fornire un ulteriore supporto alle famiglie in difficoltà Credem ha deciso di ampliare il perimetro di applicazione del "Piano Famiglie ABI" attraverso:

  • l’eliminazione del vincolo reddituale (l’accordo ABI prevede un tetto massimo di 40.000 euro) – con Credem l’iniziativa è applicabile a tutti i clienti, indipendentemente dal reddito;
  • l’eliminazione di un vincolo sull’importo del finanziamento (l’accordo ABI prevede un massimo di 150.000 euro) – con Credem l’iniziativa è applicabile a tutti i mutui, indipendentemente dall’importo;
  • la possibilità di richiedere la sospensione per tutti i tipi di tasso (l’accordo ABI esclude i mutui a rata fissa durata variabile) – con Credem l’iniziativa è applicabile a tutte le tipologie di mutuo;
  • la possibilità di richiedere la sospensione anche per spese sanitarie per un importo di almeno 5.000 euro annui (l’accordo ABI non prevede tale possibilità).

Come funziona la sospensione.

L'iniziativa prevede che il cliente possa richiedere la sospensione, per un periodo di 12 mesi, del pagamento delle rate del mutuo (quota capitale più quota interessi).

Durante il periodo di sospensione saranno calcolati gli interessi sul debito residuo ad un tasso pari a quello del mutuo che verranno pagati alla ripresa del piano di ammortamento e saranno distribuiti in quote uguali sulle rate residue del finanziamento.

La sospensione determinerà l'allungamento della durata del piano di ammortamento originario, per un numero di rate pari al numero delle rate oggetto di sospensione.

Al mutuo non sarà applicato alcun costo aggiuntivo né interessi di mora.

Riportiamo di seguito a titolo di esempio un caso di richiesta di sospensione su un mutuo a tasso variabile per meglio evidenziarne gli impatti sul piano di ammortamento alla ripresa del finanziamento.

Caratteristiche del finanziamento:

  • Importo minimo 100.000 €
  • Durata finanziamento: 20 anni
  • TAN: 1,65%
  • Durata periodo di sospensione: 12 mesi
  • Debito residuo al momento della richiesta di sospensione: 62.688 €
  • Numero rate residue al momento della richiesta di sospensione: 140
  • Importo rata finanziamento al momento della richiesta di sospensione: 489€

Impatti sul piano di ammortamento:

  • somma presunta degli interessi accumulati durante il periodo di sospensione: 994€
  • importo aggiuntivo su ogni singola rata: 7 € (994 € / 140)
  • importo presunto rata finanziamento alla ripresa del finanziamento (489 € + 7 €) = 496 €
  • interessi corrisposti durante il periodo di sospensione: 0 €
  • capitale rimborsato durante il periodo di sospensione: 0 €

Chi può beneficiare dell'iniziativa

Tutti i clienti titolari di mutuo finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale (compresi mutui oggetto di sostituzione o surroga) per i quali si è verificato uno dei seguenti eventi:

  • cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
  • cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409, n. 3, c.p.c.);
  • sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà);
  • morte o sopraggiunta non autosufficienza;
  • spese sanitarie per un importo superiore a 5.000 euro, sostenute nel corso dei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di sospensione.

Documentazione da presentare

Per potere usufruire dell'iniziativa è necessario presentare la seguente documentazione:

Evento Documentazione da presentare
Cessazione rapporto di lavoro dipendente e cessazione rapporto di lavoro di cui art. 409, n. 3, c.p.c.
  • documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del termine);
  • copia della dichiarazione attestante l’attuale stato di disoccupazione, resa dall’interessato al Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.
Caso morte
  • certificato di morte del titolare del mutuo;
Sopraggiunta non autosufficienza
  • certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall’80% al 100%);
Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
  • documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro dell’interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito; busta paga);
Spese sanitarie
  • fatture attestanti le spese sostenute; l’importo non può essere inferiore a 5.000 euro.

A prescindere dalla tipologia di evento, in presenza di terzi garanti a titolo personale o soggetti terzi datori di pegno occorre presentare dichiarazione sottoscritta dal garante di mantenimento della garanzia oltre il periodo originariamente pattuito.

La banca si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria ai fini della concessione della sospensione.

Modalità di adesione

Chi è interessato all'iniziativa può rivolgersi presso la propria filiale; i nostri consulenti sono a completa disposizione per approfondimenti, informazioni in merito ai requisiti necessari per aderire all'inziativa e per la compilazione della richiesta di adesione all'iniziativa.

Lettera di richiesta sospensione ai sensi del "piano Famiglie ABI".

Avviso importante: messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La presente guida è redatta allo scopo di illustrare i mutui casa Credem. La concessione del mutuo è soggetta all'approvazione insindacabile della Banca. I tassi di interesse e le altre condizioni contrattuali realative a ciascuna tipologia di mutuo sono rilevabili dai fogli informativi e dal prospetto mutui ipotecari per acquisto abitazione principale a disposizione presso le filiali e sul sito www.credem.it.  La presente guida non ha natura precontrattuale e/o contrattuale e pertanto, non impegna in alcun modo la Banca. Spetta all'esclusiva ed autonoma valutazione e decisione del cliente ogni conclusione in merito al prodotto, fermo restando la riserva di approvazione da parte della banca sulla base dell'esame del merito creditizio riconducibile allo stesso.

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