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CREDEM PROPONE ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE UNA MORATORIA DEI MUTUI

A seguito degli eventi sismici verificatesi il 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena, Credem, tra i principali e più solidi gruppi bancari nazionali, vuole dimostrare profonda vicinanza ai territori duramente colpiti.

Per questo motivo le famiglie e le imprese residenti/aventi sede operativa nei comuni identificati dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 1.042 del 27/11/2023, titolari di mutui ipotecari o chirografari, relativi ad edifici sgomberati  o resi inagibili, o relativi alla gestione dell’attività commerciale ed economica (anche agricola), che si trovino in difficoltà a causa dei danni subiti agli immobili stessi, possono richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (novembre 2024).

Aggiornamento Ottobre 2024: estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con Delibera del 3 novembre 2023, al territorio della frazione di Bocconi nel comune di Portico e San Benedetto colpito dagli eventi sismici verificatisi il 18 settembre 2023.

Le richieste, corredate da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere presentate alla filiale di riferimento.

Tale misura non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora.

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

i) In caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;

ii) In caso di richiesta di sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate residue del finanziamento.  

Gli effetti della sospensione sul conteggio degli interessi

Accedi al documento esemplificativo "Eventi Calamitosi".

 

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