All’interno del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020) sono previsti l’Ecobonus e il Sismabonus 110%. Queste misure incrementano al 110% l’aliquota di detrazione come credito di imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, per interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le principali novità rispetto alla normativa precedentemente in vigore sono:
- Innalzamento del bonus fiscale al 110%;
- Possibilità di fruizione del bonus fiscale tramite cessione del credito d’imposta o sconto in fattura.
Interventi “Trainanti”
Il bonus spetta per tutte le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022 per l’esecuzione, in condomini o case private, dei seguenti interventi “Trainanti”:
- Isolamento termico delle superfici fino a un massimo di 50.000 euro;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, fino a un massimo di 20.000 euro sulle parti comuni degli edifici e fino a 30.000 euro per abitazioni unifamiliari;
- Interventi antisismici per immobili in zone con rischio sismico 1, 2 e 3 fino a un massimo di 96.000 euro.


Altri interventi collegabili “Trainati”
Se eseguiti in abbinamento ad uno dei 3 interventi descritti sopra, l’Ecobonus 110% spetta nei limiti di spesa previsti per ciascuno, anche per i seguenti interventi:
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- Installazione di impianti fotovoltaici, anche con installazione di sistemi di accumulo integrati;
- Efficientamento energetico per interventi minori.
L'Ecobonus 110% non è previsto per interventi su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
In caso di Istituti autonomi case popolari (IACP) o enti aventi le stesse finalità sociali, il Superbonus 110% spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Chi può usufruire dell’Ecobonus e Sismabonus 110%?
- Persone fisiche (per lavori su singole unità immobiliari non adibite ad attività d’impresa, arte o professione, nel massimo di due per singolo proprietario);
- Condomìni;
- Istituti autonomi case popolari (IACP)
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS)
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi).


A chi spetta la detrazione?
La detrazione spetta ai seguenti soggetti:
- il proprietario;
- il nudo proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- il detentore dell’immobile in base a un contratto di locazione o di comodato registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.
Come beneficiare della detrazione
Il contribuente può, alternativamente, optare per:
- il pagamento dell’intervento, con possibilità di detrarre dall’IRPEF il 110% delle spese sostenute in cinque anni (credito d'imposta);
- il pagamento diretto dell’intervento ai fornitori, con cessione del credito d’imposta ad una banca o istituzione dedicata;
- lo sconto diretto in fattura (se l’impresa esecutrice dei lavori lo consente, poiché recupera in sua vece il credito d’imposta), per un importo non superiore al valore del corrispettivo stesso.
Per tutti gli interventi che non rientrano nell’Ecobonus o Sismabonus 110% restano comunque valide le percentuali di detrazioni previste dalle normative precedenti.

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