Approfitta delle agevolazioni fiscali per la prima casa
Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono:
- Imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%);
- Imposta ipotecaria fissa di 50 euro; imposta catastale fissa di 50 euro.
Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono:
- Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro;
- Imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.
Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto, eventualmente anche a titolo gratuito (donazione e successione). Nell’atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato (compravendita, atto di donazione o dichiarazione di successione) deve risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno.
Attenzione però, le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse, in questo caso si dovranno versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% delle imposte stesse.
Questo può accadere se:
- Le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false;
- L’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale;
- Non si sposta la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto
- Entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile non viene venduto quello già posseduto, acquistato con le agevolazioni “prima casa”.
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