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ACCORDO ABI  E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI PER LA SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE DEI CREDITI ALLE FAMIGLIE DEL 31 MARZO 2015 - LEGGE DI STABILITÀ 2015.

Credem, per supportare le famiglie in difficoltà, ha deciso di aderire all’Accordo siglato il 31 marzo 2015 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014).

COSA PREVEDE L’ACCORDO

L’Accordo prevede la possibilità di richiedere la sospensione della quota capitale di mutui garantiti da ipoteca su immobili destinati ad abitazione principale e dei finanziamenti al consumo, per una durata non superiore ai 12 mesi e per una sola volta, tenuto conto delle misure già in atto quali il Fondo di Solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (art. 1 comma 475 e ss. e della Legge n. 244/2007 - cosiddetto “Fondo Gasparrini”).REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLA SOSPENSIONELa sospensione può essere richiesta (clicca qui per il modulo) per il modulo) dal 01/02/2015 al 31/12/2018: da consumatori titolari di finanziamenti con durata superiore a 24 mesi: in caso di mutuo ipotecario garantito da ipoteca, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale.la sospensione può essere richiesta al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, riferiti ad almeno un cointestatario per i mutui o al richiedente per i prestiti personali, successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento e verificatisi nei 24 mesi antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio in base al tipo di prodotto posseduto.

Mutui Ipotecari

Per il Mutuo garantito da ipoteca su immobile destinato ad abitazione principale è prevista la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; c.d. ammortizzatori sociali in deroga, nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà di cui all'art.3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; contratti di solidarietà; altre misure di sostegno del reddito);

Altri Finanziamenti

I finanziamenti rientranti all’interno del credito al consumo di cui all’art. 121 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“TUB”), di durata superiore ai 24 mesi, con piano di ammortamento predefinito “alla francese” (non revolving); finanziamenti cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. I finanziamenti ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130; mutui oggetto di operazioni di portabilità ai sensi dell’art. 120-quater del TUB ovvero accollati anche a seguito di frazionamento:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  • cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie del richiedente non per giusta causa;
  • sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; c.d. ammortizzatori sociali in deroga, nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà di cui all'art.3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; contratti di solidarietà; altre misure di sostegno del reddito);
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dal protocollo tutti i finanziamenti:

  • con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
  • per i quali sia stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi previsti, purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
  • che abbiano già usufruito di misure di sospensione per 12 mesi;
  • che hanno goduto di una qualsiasi sospensione per iniziative di legge, accordi con le Associazioni dei consumatori o per autoregolamentazione attivata negli ultimi 24 mesi;
  • assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione (in quanto finanziamenti assistiti da copertura assicurativa obbligatoria) e quelli nella forma di carte di credito revolving o di aperture di credito (in quanto non presentano un piano di ammortamento predefinito).

ULTERIORI DETTAGLI

La quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie. La sospensione non determina l’applicazione di commissioni o interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora l’intestatario non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia. La richiesta, presentata attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà , corredata di tutta la documentazione prevista, dovrà essere consegnata al proprio consulente.

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