AVVISO AI POSSESSORI DI DEPOSITI NON MOVIMENTATI DA OLTRE 10 ANNI

I possessori di depositi a risparmio al portatore e certificati di deposito al portatore scaduti, non movimentati/riscossi da oltre 10 anni e aventi un saldo/importo superiore a 100,00 euro (definiti "dormienti" dall'art. 1 del D.P.R. 22.06.2007 n. 116) sono invitati a presentarsi con il libretto/certificato in originale presso la filiale in cui lo stesso è stato acceso, al fine di impartire apposite disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi sottostanti, interrompendo in tal modo l'inattività del rapporto.

Decorso inutilmente tale termine, il libretto/certificato al portatore sarà estinto e le somme in esso depositate saranno devolute al Fondo di cui all'art.1, comma 343, legge n. 266/2005, istituito dallo Stato al fine di indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Oltre agli elenchi dei depositi al portatore di cui sopra, riportiamo anche quelli relativi ai:

  • rapporti nominativi "dormienti", intestati a clientela in merito alla quale la banca è sprovvista di alcuni dati anagrafici (quali, ad esempio, l'indirizzo); vista l'impossibilità, come previsto dalla normativa di riferimento, ad avvisare con lettera raccomandata A/R i titolari di tali rapporti nominativi, valgono le indicazioni sopra riportate per i depositi al portatore.
  • rapporti rimasti dormienti (nominativi e al portatore) segnalati al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la successiva estinzione, e devoluzione delle somme al Fondo.

Normativa di riferimento:
D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 22.06.2007 n.116.

  • Art. 1 - Definizione di rapporto "dormiente" su cui non sono state effettuate operazioni o movimentazioni da parte del titolare/possessore, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione, e comunque di libera disponibilità delle somme.
  • Art. 3 - Comunicazione ai titolari dei rapporti (da parte delle banche) dell'invito a presentarsi, al fine di interrompere l'inattività dei rapporti stessi.
  • Art. 4 - Comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (da parte delle banche) dei rapporti rimasti dormienti, per la successiva estinzione e devoluzione delle somme al Fondo.

Pubblicazione elenchi dei rapporti dormienti: