Fondo Solidarietà: sospensione rate mutui e finanziamenti

Credem, aderisce al Fondo di Solidarietà promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e operativo dal 15.11.2010, nato per agevolare le famiglie italiane nel pagamento dei mutui casa attivi sull'abitazione principale.

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"  è intervenuta prorogando fino al 31 dicembre 2023 gli interventi in deroga alla disciplina del “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa” di cui all’art. 2, comma 475 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. “Fondo Gasparrini”). 

In particolare, fino al 31 dicembre 2023, l’accesso ai benefici del Fondo è concesso: 

  • ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus; 
  • alle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
  • senza richiesta della presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • ai mutui di importo non superiore a 400.000 euro;
  • ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
  • per i mutui che fruiscono della garanzia del “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n.147.

A chi è destinato?

  • A chi ha subito la perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza di un nuovo rapporto di lavoro da almeno tre mesi.
  • In caso di morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza (handicap grave) di uno dei mutuatari, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, delle legge del 5 febbraio 1992, n.104, o per invalidità civile non inferiore all’80%.
  • a chi ha subito la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni o una riduzione dell'orario di lavoro (riduzione pari ad almeno il 20% dell’orario complessivo) per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
  • In caso di lavoratori autonomi, inclusi artigiani e commercianti liberi professionisti, imprenditori individuali e soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile: che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
  • Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 120% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione, nelle condizioni di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo. Gli eventi per i quali è consentito l’accesso al Fondo restano gli stessi già previsti dalla legge n. 92/2012 e dai DL n. 9/2020 e n. 18/2020 come successivamente modificati e/o integrati.

 

Chi può beneficiarne?

I proprietari dell’immobile (sito nel territorio nazionale) e adibito ad abitazione principale oggetto del mutuo e i titolari di un mutuo erogato per un importo non superiore a 400.000€.

Non possono accedere ai benefici del Fondo i soggetti titolari di mutuo che:

  • Fruiscano di agevolazioni pubbliche (Si evidenzia che il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021 , n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (cd. Decreto Sostegni BIS) ha esteso fino al 31 dicembre 2021, l'accesso ai benefici del Fondo anche ai mutui che fruiscono della garanzia del "Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa'.;
  • Per i quali sia stata stipulata un’assicurazione sul rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 dell’art. 2 Legge 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso; 
  • Abbiano già fruito di 18 mesi di sospensione o di 2 periodi di sospensione, anche nel caso in cui sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.( In seguito a Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (cd. Decreto Sostegni BIS), fino al 31 dicembre 2021, non si terrà conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.)

 Caratteristiche dell'immobile

L'immobile deve essere prima casa adibita ad abitazione principale del mutuatario e non deve rientrare in immobili con caratteristiche di lusso.

Come funziona e quali sono i tempi di riscontro alla richiesta?

Si può richiedere la sospensione delle rate per un periodo massimo di 18 mesi. Per i soli eventi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a: 

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; 
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; 
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

La sospensione, in questo caso, è fruibile al massimo due volte per un periodo non superiore ai 18 mesi complessivi. Nei casi di sospensione dal lavoro/riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi la sospensione potrà essere chiesta per più di due volte.

 L’accoglimento della richiesta di sospensione da parte di CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), quale gestore del Fondo, permetterà al cliente di ottenere il rimborso del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. La sospensione determinerà l'allungamento della durata del piano di ammortamento originario, per un numero di rate pari al numero delle rate oggetto di sospensione. Al mutuo non sarà applicato alcun costo aggiuntivo né interessi di mora.

Presa in carico la richiesta del cliente completa e corredata dalla documentazione necessaria, la Banca entro 11 giorni lavorativi verifica la documentazione e la sussistenza dei requisiti, e, in caso di esito negativo ne informa il cliente, mentre in caso di esito positivo provvede all’attivazione della sospensione a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta (in caso di mutui in arretrato nella sospensione saranno ricomprese anche tali rate purché l’arretrato non sia superiore a 90 giorni consecutivi alla data di richiesta) e all’inoltro telematico a Consap entro i successivi 6 giorni lavorativi.

Consap entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, comunica alla Banca l’esito dell’istruttoria. Qualora, decorsi i 20 giorni previsti non pervenga alla Banca il diniego di Consap, la richiesta si ritiene comunque accolta.

Entro 5 giorni lavorativi dal riscontro di Consap, la Banca conferma la sospensione ovvero comunica al cliente l’eventuale diniego.

In caso di diniego di Consap, la sospensione già attivata sarà annullata e sarà riavviato l’ammortamento del mutuo a decorrere dalla prima rata che era stata oggetto di sospensione (in caso di mutui con rate in arretrato anche tali rate erano state ricomprese nella sospensione e pertanto risulteranno scadute e non pagate), fatta salva l’ eventuale attivazione di moratoria «volontaria» concessa dalla Banca in presenza di apposita lettera di richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dal cliente.

Gli effetti della sospensione sul conteggio degli interessi

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Altre iniziative a sostegno dei clienti

Questa misura si aggiunge alle altre iniziative a sostegno della clientela privata, che consentono ai clienti di rinegoziare i contratti di mutuo ipotecario, passando dal tasso variabile a quello fisso (Legge di bilancio 2023), o di allungare il piano di ammortamento del tuo finanziamento a tasso variabile senza cap per l’acquisto della prima casa (Iniziativa ABI 2023). Ricordiamo che il cliente ha sempre la facoltà di effettuare la cosiddetta portabilità/surroga dei mutui, cioè la possibilità di trasferire senza spese e costi il proprio mutuo ipotecario presso un’altra banca, modificandone le relative condizioni contrattuali. 

MEMORANDUM ABI: LE POSSIBILITA’ PER I MUTUI A TASSO VARIABILE

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