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Fondo Transizione Industriale 2025 – 3° bando PNRR

(Contenuto fornito da Credit Data Research Italia S.r.l.)

Con una dote di circa 134 milioni di euro di fondi PNRR avanzati dal precedente bando 2025, il Fondo per il sostegno alla transizione industriale si rivolge alle imprese di qualsiasi dimensione e operanti nel settore manifatturiero (codice Ateco C) sull’intero territorio nazionale che investono nella tutela ambientale. Sono agevolati programmi di investimento di importo compreso fra 3 e 20 milioni di euro che impattano in termini di maggiore efficienza energetica e/o uso efficiente delle risorse. Lo sportello telematico è aperto dal 17 settembre 2025 al 10 dicembre 2025. Procedura valutativa a graduatoria per l’avvio delle istruttorie.

 


 

📌 Di cosa si tratta

Finalità

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale intende favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, sostenendo in particolare le imprese che operano in settori ad alta intensità energetica nella realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico e per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili programmi di investimento sul processo produttivo già esistente nell’unità produttiva oggetto di intervento che perseguono una o più delle finalità indicate al TITOLI II E/O al TITOLO III.

TITOLO II - INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA

Investimenti volti a perseguire una maggiore efficienza energetica, attraverso:

a) misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 38 e 38bis del Regolamento GBER;

b) un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

I programmi di investimento di cui alle lettere a) e b) possono altresì prevedere nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 41 del Regolamento GBER e per un importo non superiore al 40% del complessivo programma di investimento ammissibile, interventi volti alla realizzazione di:

  • impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza
  • impianti per la produzione di idrogeno rinnovabile per autoconsumo;
  • impianti di cogenerazione ad alto rendimento per la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica destinata all’autoconsumo, solo qualora alimentati da energia da fonti rinnovabili;
  • impianti per lo stoccaggio di energia, connessi agli impianti di cui ai punti precedenti. Detti impianti possono essere agevolati solo nella misura in cui relativi a progetti combinati di fonti rinnovabili e di stoccaggio in cui entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o in cui lo stoccaggio è collegato a un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente. La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% dell’energia da un impianto di generazione di energia rinnovabile direttamente collegato, su base annua.

TITOLO III - INVESTIMENTI DESTINATI A PERSEGUIRE UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

Investimenti volti a perseguire un uso efficiente delle risorse, attraverso:

a) riduzione della quantità di acqua impiegata nel processo produttivo;

b) riduzione della quantità di materie prime e semilavorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell’energia;

c) riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.

I predetti programmi di investimento possono essere volti all’introduzione di misure volte a perseguire:

a) un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del Regolamento GBER o

b) un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

A completamento del programma di investimento, sono altresì ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo, per un ammontare non superiore al 10% del programma di investimento, progetti per la formazione del personale.

I programmi di investimento (TITOLO II e III) devono:

a) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a € 3.000.000 e non superiore a € 20.000.000;

b) riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente;

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;

d) essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (salvo proroga motivata non superiore a 12 mesi);

e) essere strettamente diretti al raggiungimento delle finalità ambientali e non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell’unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente;

f) rispettare il principio del DNSH.

Spese agevolabili

Sono ammissibili, le spese, sostenute dopo la presentazione della domanda, riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, nella misura necessaria alle finalità del progetto.

Investimenti

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile;

b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile;

c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;

d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Formazione del personale (max 10% del programma di investimento)

Sono ammissibili le spese e i costi relativi a:

a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Procedure

Le domande devono essere presentata telematicamente a partire dalle ore 12.00 del giorno 17 settembre 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2025.

Ogni impresa può presentare, con riferimento alla singola unità produttiva, una sola domanda di agevolazione.

Soggetto gestore: Invitalia

Sportello agevolativo operante attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l'ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.

Stanziamento

€ 134.018.568,13 di cui:

  • una quota pari al 40% delle risorse è riservata alle imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
  • una quota pari al 50% delle risorse è riservata alle imprese energivore (come individuate nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA).

🫵 A chi è rivolto

Imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda, si trovano nelle seguenti condizioni:

  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2025;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi assicurativi in relazione alle polizze catastrofali (per le imprese di grande dimensione e media dimensione, queste ultime a far data dal 02/10/2025)

🎯 Che cosa agevola

Contributo a fondo perduto con intensità diverse. 

Scarica la tabella per maggiori dettagli. 

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