Vuoi darci consigli o suggerimenti o fare una segnalazione? Qui sotto trovi tutti i contatti utili.
Per fare una segnalazione puoi:
- Chiamare il numero verde Credem 800.27.33.36
- Parlarne al tuo consulente in filiale
- Scriverci tramite e-mail all'indirizzo segnalazioniclienti@credem.it inserendo nell'oggetto l'argomento di tuo interesse tra:
- Conti Correnti
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Vuoi inoltrare un reclamo formale?
Puoi indirizzare una lettera raccomandata al Servizio Legale, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia, inviarla all’indirizzo di posta elettronica certificata rec.credem@pec.gruppocredem.it o per posta elettronica alla casella recweb@credem.it. La banca si impegna a rispondere:
- entro 15 giornate lavorative ai reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento, estendibili fino a 35 giornate lavorative in situazioni eccezionali e previa comunicazione interlocutoria al cliente in merito alle ragioni del ritardo, nonche' del termine entro cui questi ricevera' la risposta definitiva;
- entro 45 giorni ai reclami in tema di distribuzione assicurativa (con esclusione di quelli relativi ai prodotti di investimento assicurativi);
- entro 60 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari;
- entro 60 giorni ai reclami aventi per oggetto i servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio (inclusi quelli relativi ai prodotti di investimento assicurativi).
Se non sarai soddisfatto dell’esito, prima di ricorrere al Giudice è possibile – e in alcuni casi necessario - rivolgersi:
- per tematiche inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facolta', indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella competenza dell’ABF a condizione che l’importo non sia superiore a euro 200.000,00. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro puoi consultare la guida, il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure rivolgerti alle Filiali della Banca d’Italia.
- per tematiche inerenti servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). All’ACF possono essere sottoposte le controversie fra investitori retail e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori e relative ai servizi di investimento e alla gestione collettiva del risparmio. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la controversia rientra nella competenza dell’ACF a condizione che l’importo non sia superiore a euro 500.000. Il diritto di ricorrere all’Arbitro può essere esercitato solo dal cliente al dettaglio entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario, e non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Maggiori informazioni sulla competenza, sui presupposti e sulla modalità di ricorso all’ACF, ivi compreso il relativo regolamento, sono disponibili sul sito www.acf.consob.it e presso tutte le Filiali della Banca.
- all’Arbitro Assicurativo (AAS), per tematiche di natura assicurativa che riguardino l'inosservanza delle regole di comportamento nella distribuzione dei prodotti assicurativi da parte dell’Intermediario, o l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà previsti dal contratto da parte della Compagnia Assicurativa, e/o la corresponsione di somme di denaro a titolo di risarcimento dei danni entro i seguenti limiti di valore:
– Fino a 300.000 euro per le polizze vita con prestazione solo in caso di morte;
– Fino a 150.000 euro per le altre polizze vita;
– Fino a 25.000 euro per le assicurazioni danni (es. casa, salute, viaggio);
– Fino a 2.500 euro in caso di richiesta del risarcimento del danno per responsabilità civile nel caso in cui il danneggiato abbia azione diretta nei confronti della Compagnia Assicurativa (ad esempio, R.C. Auto).
La procedura si svolge interamente online attraverso il portale raggiungibile all’indirizzo www.arbitroassicurativo.org, e il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dalla data del reclamo, riguardare esclusivamente fatti accaduti nei 3 anni precedenti ed avere lo stesso oggetto del reclamo, salva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno. Il ricorso all’AAS è alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento. L’avente diritto può sempre successivamente rivolgersi all’Autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni. Maggiori informazioni sulla competenza, sui presupposti e sulla modalità di ricorso all’AAS, ivi compreso il relativo regolamento, sono disponibili sul sito www.arbitroassicurativo.org e presso tutte le Filiali della Banca.
- per tematiche inerenti a prodotti assicurativi puoi anche rivolgerti all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, (fax 06 42133206, PEC tutela.consumatore@pec.ivass.it) (in caso di presentazione contemporanea anche di un ricorso all’Arbitro Assicurativo sulla medesima questione, la trattazione del reclamo da parte di IVASS si interrompe automaticamente), o alla COVIP secondo quanto indicato nella nota informativa delle forme pensionistiche complementari o nel sito internet dell’impresa di assicurazione, oppure attivando altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa vigente secondo le modalità descritte nella documentazione contrattuale relativa al prodotto assicurativo (DIP aggiuntivo o nota informativa in caso di forma pensionistica complementare), o nel sito internet dell'impresa di assicurazione che ha emesso il contratto assicurativo. Restano escluse dalla competenza dell’Ivass le controversie in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all’articolo 1, lettera w-bis), del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali vale invece la competenza della Consob e pertanto si applica la disciplina in materia di servizi e attività di investimento di cui sopra.
- ad un organismo di mediazione quale il Conciliatore Bancario Finanziario, attivabile senza necessità di un preventivo reclamo presso la Banca. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Anche dopo la sottoscrizione del contratto, resta la possibilità di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nell’apposito registro del Ministero della Giustizia, disponibile sul sito www.giustizia.it.
I dati da te forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al riscontro della tua comunicazione, nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. 196/03 - Reg. UE 2016/ 679), in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Per maggiori informazioni, puoi accedere all' Informativa generale in tema di trattamento dati personali, oppure consultare gli avvisi inerenti i principali diritti del cliente, riportati di seguito.
Riportiamo, infine, la rendicontazione relativa all'attività di gestione dei reclami ricevuti.