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CREDEM PROPONE ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE UNA MORATORIA DEI MUTUI

A seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 che hanno colpito il territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino, Credem vuole dimostrare profonda vicinanza ai territori duramente colpiti. Per questo motivo le famiglie e le imprese residenti/aventi sede operativa nei comuni identificati dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 922 del 17/09/2022 Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 – pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023 e Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, titolari di mutui ipotecari o chirografari, relativi ad edifici sgomberati o resi inagibili, o relativi alla gestione dell’attività commerciale ed economica (anche agricola), che si trovino in difficoltà a causa dei danni subiti agli immobili stessi, possono richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (prorogato a settembre 2024).

Le richieste, corredate da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere presentate alla filiale di riferimento. Tale misura non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora. Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

  •  In caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
  • In caso di richiesta di sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale eapplicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate residue del finanziamento.

Gli effetti della sospensione sul conteggio degli interessi

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