Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2025 e n. 210 del 10 settembre 2025 è stato prorogato di ulteriori 12 mesi:
- lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini;
- lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della fascia costiera della Regione Marche e nei Comuni di Camerano, di Camerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo della Provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanzo della Provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle, di Recanati della Provincia di Macerata, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024.
Per questo motivo, le famiglie e le imprese titolari di mutui relativi ad edifici sgomberati o danneggiati possono liberamente richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino alla scadenza dello stato di emergenza.
Le richieste, corredate da apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere presentate presso le filiali del territorio.
Tale misura non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora.
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
- In caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
- In caso di richiesta di sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate residue del finanziamento.
Gli effetti della sospensione sul conteggio degli interessi
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