Con la Lettera Circolare Abi del 17 Luglio 2025 Prot. UCR/000869 è stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024 nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei i territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce.
Inoltre, con la Lettera Circolare Abi del 22 Luglio 2025, Prot. UCR/000890, sono state prorogate di ulteriori 12 mesi:
- lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024 nel territorio delle province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia;
- lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 29 al 30 giugno 2024 nel territorio delle province di Torino e Vercelli;
- lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024 nel territorio della città metropolitana di Milano e delle province di Cremona e di Mantova.
Per questo motivo, le famiglie e le imprese titolari di mutui relativi ad edifici sgomberati o danneggiati possono liberamente richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino alla scadenza dello stato di emergenza.
Le richieste, corredate da apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere presentate presso le filiali del territorio.
Tale misura non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora.
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
- In caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
- In caso di richiesta di sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate residue del finanziamento.
Gli effetti della sospensione sul conteggio degli interessi
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