CBAM 2026: obblighi, costi e responsabilità per le imprese nella nuova era del carbon pricing europeo
(Contenuto fornito da Studio Legale Padovan)
Dal 1° gennaio 2026, il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/956, è entrato nella fase definitiva, segnando il superamento della sua fase transitoria, caratterizzata da obblighi prevalentemente dichiarativi e, in particolare, dalla sola comunicazione periodica delle emissioni incorporate, senza conseguenze finanziarie dirette.
Con l’avvio della fase definitiva, il CBAM diventa un sistema pienamente operativo, con impatti economici concreti per gli importatori. L’Unione europea rafforza così, in modo strutturale, il collegamento tra politica climatica e commercio internazionale, rendendo il CBAM uno degli strumenti centrali della propria strategia di decarbonizzazione.
Il CBAM interviene per riequilibrare tale distorsione. A partire dal 2026, gli importatori dei beni rientranti nel suo ambito di applicazione, tra cui acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica, devono acquistare e restituire certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate nei prodotti importati. Il prezzo dei certificati è allineato a quello delle quote ETS, assicurando un trattamento sostanzialmente equivalente tra produzione interna e importazioni.
Qualora nel Paese di origine sia già applicato un sistema di carbon pricing comparabile, l’importo effettivamente pagato potrà essere dedotto, evitando fenomeni di doppia imposizione. In assenza di un sistema equivalente, l’adeguamento avviene alla frontiera, garantendo che l’accesso al mercato unico non comporti vantaggi competitivi derivanti da standard ambientali meno rigorosi.
Le semplificazioni introdotte nel 2025
Prima dell’avvio della fase definitiva, il quadro normativo del CBAM è stato oggetto di interventi correttivi nell’ambito dei pacchetti “Omnibus”, finalizzati a semplificare la regolamentazione europea e a rafforzare la competitività del sistema economico.
Con il Regolamento (UE) 2025/2083 sono state introdotte misure di alleggerimento rilevanti. Tra queste, l’introduzione, attraverso il novellato art. 2 bis, della soglia di esenzione “de minimis”, pari a 50 tonnellate di massa netta annua cumulativa di merci CBAM. Al di sotto di tale soglia, l’importatore è escluso dall’applicazione del meccanismo, pur permanendo l’obbligo di indicare nelle dichiarazioni doganali il codice documento Y137 (che attesta che l’operatore importa merce soggetta a CBAM in virtù della deroga prevista dall’art. 2 bis).
Sono state inoltre rimodulate alcune scadenze. La vendita dei certificati CBAM da parte degli Stati membri è stata posticipata al 1° febbraio 2027. La dichiarazione CBAM annuale relativa all’anno di importazione 2026 dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2027, e non più entro il 31 maggio, garantendo agli operatori un margine temporale più ampio per consolidare i dati, completare la verifica delle emissioni da parte di un verificatore accreditato e acquistare i certificati da restituire.
È stato infine ridotto dall’80% al 50% l’obbligo di detenzione minima trimestrale di certificati rispetto alle emissioni incorporate calcolate su base predefinita, introducendo maggiore flessibilità finanziaria nella gestione del conto CBAM.
Particolarmente rilevante, nei primi mesi del 2026, è stata la deroga temporanea prevista dal nuovo articolo 17, paragrafo 7 bis, che consente l’importazione di merci CBAM anche in assenza della qualifica di Dichiarante autorizzato, purché l’istanza di autorizzazione sia presentata entro il 31 marzo 2026. La deroga opera, comunque, non oltre il 27 settembre 2026, termine entro cui l’autorità competente deve pronunciarsi.
Si tratta di una misura di grande utilità operativa, poiché permette agli operatori di continuare a importare merci soggette a CBAM in attesa dell’esito della richiesta di autorizzazione presentata, evitando interruzioni nei flussi commerciali. Proprio per questo, molte imprese si sono attivate tempestivamente, presentando la domanda tramite il CBAM Declarant Portal, così da ottenere il numero di protocollo da indicare nella dichiarazione doganale in fase di sdoganamento, in attesa del provvedimento dell’autorità nazionale competente.
La qualifica di Dichiarante CBAM autorizzato
I requisiti per l’ottenimento della qualifica sono stabiliti dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2023/956, mentre la procedura autorizzativa è disciplinata dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/436, come successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2025/2549. L’operatore unionale è tenuto a presentare istanza tramite il CBAM Declarant Portal, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’autorità nazionale competente. In Italia tale funzione è attribuita al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha definito una procedura articolata, comprensiva di undici allegati documentali da trasmettere unitamente alla relativa documentazione di supporto. Le modalità operative devono essere interpretate alla luce delle recenti semplificazioni normative, che hanno inciso su taluni requisiti e sulle dinamiche di controllo.
Il profilo autorizzativo si intreccia inoltre con quello doganale. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare 36/D/2025, ha fornito indicazioni sugli adempimenti dichiarativi e sui codici documento da utilizzare in sede di importazione, chiarendo il coordinamento tra disciplina CBAM e procedure di sdoganamento.
L’autorizzazione assume un rilievo centrale non soltanto ai fini della legittimità delle operazioni di importazione, ma anche sotto il profilo sanzionatorio. In caso di diniego dell’istanza, le operazioni effettuate senza il titolo richiesto sono considerate irregolari e soggette a sanzione, senza tuttavia obbligo di regolarizzazione delle emissioni incorporate. Diversamente, i dichiaranti CBAM autorizzati che non abbiano restituito entro il 30 settembre il numero di certificati corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nell’anno precedente restano obbligati alla regolarizzazione delle emissioni, anche a fronte dell’applicazione della sanzione.
La gestione del processo autorizzativo si configura, pertanto, come elemento strutturale della compliance CBAM e della pianificazione finanziaria e operativa degli importatori, incidendo direttamente sulla continuità dei flussi commerciali e sulla gestione del rischio regolatorio.
Regole operative e pacchetto attuativo
Il periodo definitivo è stato accompagnato da un pacchetto di nove regolamenti attuativi, pubblicati tra il 16 e il 31 dicembre 2025, che tengono conto delle semplificazioni precedentemente adottate e che disciplinano in modo dettagliato l’intero ciclo applicativo del meccanismo: dalla determinazione delle emissioni incorporate nei beni, alle procedure di verifica e accreditamento dei verificatori, fino ai criteri per il calcolo del prezzo dei certificati, della quota di emissioni gratuite e del numero di certificati da restituire annualmente.
Il quadro è stato completato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, che stabilisce per ciascun Paese di origine i valori di default delle emissioni e le relative maggiorazioni applicabili, fornendo un riferimento tecnico uniforme agli operatori.
Proposte di estensione del CBAM ai prodotti a valle e fondo temporaneo per la decarbonizzazione
Contestualmente all’annuncio del pacchetto operativo, la Commissione europea ha presentato due proposte di regolamento mirate a rafforzare il meccanismo e ridurre il rischio di carbon leakage.
I primi dati operativi del 2026
Il 14 gennaio 2026 la Commissione europea ha pubblicato i primi dati preliminari relativi all’avvio della fase definitiva del CBAM. I principali elementi emersi possono essere così sintetizzati:
Nel complesso, l’avvio operativo evidenzia una forte concentrazione settoriale e una significativa attivazione degli operatori economici e delle amministrazioni doganali.
Il dibattito politico sulla competitività europea: ETS e CBAM al centro del confronto tra i leader UE
Diversi leader hanno evidenziato come l’insieme degli strumenti climatici, in particolare l’ETS e il CBAM, incida in modo significativo sui costi industriali, soprattutto nei settori ad alta intensità energetica, sollecitando una riflessione sull’equilibrio tra ambizione ambientale e tutela della competitività europea, in un contesto globale caratterizzato da standard regolatori disomogenei.
La Commissione europea ha tuttavia ribadito la centralità dell’EU ETS quale pilastro della strategia di decarbonizzazione, sottolineando come il sistema abbia generato risorse rilevanti per gli Stati membri e rappresenti un incentivo strutturale agli investimenti in tecnologie pulite. È stata inoltre richiamata la presenza di meccanismi di stabilizzazione del mercato e la previsione di una revisione del sistema nel corso del 2026.
Con riferimento al CBAM, non sono emerse decisioni di modifica o ulteriori rinvii, ma il meccanismo è stato esplicitamente ricondotto al più ampio dibattito sulla competitività industriale e sulla necessità di evitare effetti distorsivi o eccessivamente onerosi per le imprese europee. Il confronto politico ha quindi confermato la direzione di marcia dell’Unione, pur lasciando spazio a possibili aggiustamenti tecnici e correttivi nell’ambito delle future revisioni.
In questo scenario, il CBAM non appare più soltanto come uno strumento ambientale, ma come parte integrante della politica industriale e commerciale dell’Unione, destinato a essere oggetto di monitoraggio costante sotto il profilo dell’impatto economico, della coerenza con l’ETS e della compatibilità con gli equilibri del commercio internazionale.
Conclusione
Con l’avvio della fase definitiva nel 2026, il CBAM segna il passaggio da un sistema a prevalente valenza di rendicontazione a un meccanismo con effetti economici diretti e strutturali per gli importatori. L’obbligo di autorizzazione, l’acquisto e la restituzione dei certificati, la verifica delle emissioni incorporate e la gestione dei flussi documentali trasformano il carbon pricing in una componente stabile della pianificazione finanziaria e operativa delle imprese.
Le semplificazioni introdotte nel 2025 hanno certamente alleggerito alcuni profili applicativi, ma non hanno modificato la natura sostanziale del meccanismo, che resta uno strumento destinato a incidere in modo significativo sulle strategie di approvvigionamento internazionale, sulla selezione dei fornitori extra UE e sulla struttura dei costi industriali.
Parallelamente, il dibattito politico emerso nei primi mesi del 2026 conferma che ETS e CBAM sono ormai al centro della riflessione europea sulla competitività. Se da un lato l’Unione ribadisce l’irrevocabilità del percorso di decarbonizzazione, dall’altro si riconosce l’esigenza di monitorare attentamente l’impatto cumulativo degli strumenti climatici sul sistema produttivo, anche attraverso possibili correttivi tecnici e misure di sostegno mirate.
Per le imprese, il CBAM non è più un tema prospettico o meramente regolatorio, ma un fattore strutturale di rischio e di costo, che richiede governance interna, integrazione tra funzioni doganali, fiscali e ambientali e un approccio proattivo alla compliance. In questo contesto, la capacità di anticipare gli sviluppi normativi e di integrare il carbon pricing nelle decisioni strategiche rappresenterà un elemento distintivo nella gestione della competitività internazionale nei prossimi anni.
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