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I dazi antidumping sulle ceramiche cinesi: la nuova stretta dell’UE

(Contenuto fornito da Studio Padovan)

L’Unione europea, con l’adozione del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/274, rafforza la tutela del comparto ceramico con l’adozione di un dazio antidumping del 79% sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina. La misura protezionistica è in vigore, in via definitiva, dal 7 febbraio 2026. 

L’intervento si inserisce in un contesto più ampio di rafforzamento degli strumenti di difesa commerciale dell’Unione europea, sempre più utilizzati per contrastare pratiche concorrenziali sleali e tutelare la competitività dell’industria europea.


Cosa sono i dazi antidumping

Il Dazio antidumping è un dazio aggiuntivo alla normale imposizione daziaria applicato sulle merci in importazione quando si ritiene che siano vendute nel mercato unionale a un prezzo artificialmente troppo basso rispetto al loro “valore normale”, per conquistare quote di mercato a danno dei produttori europei.

Più nel dettaglio, un bene è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione nell'Unione è inferiore al prezzo applicato per un prodotto simile nel mercato interno del Paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali.

I dazi antidumping rappresentano quindi uno strumento di difesa commerciale volto a contrastare pratiche di concorrenza sleale, con l’obiettivo di proteggere l’industria europea e riallineare il prezzo di beni importati a livelli compatibili con condizioni di concorrenza eque.

La normativa europea di riferimento si fonda sul Regolamento UE 2016/1036 (cd. “Regolamento base” per l’Anti-dumping).

Affinché un dazio antidumping possa essere imposto, l’indagine condotta dalla Commissione europea deve accertare la presenza di quattro condizioni cumulative:

L'esistenza di una pratica di dumping, ossia la vendita nel mercato europeo a un prezzo inferiore rispetto al valore normale praticato in un altro mercato;

L’esistenza di un importante pregiudizio subito dall’industria europea;

L'esistenza di un nesso causale tra il dumping e il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione;

L’interesse dell’Unione Europea, che richiede una valutazione complessiva dei benefici e dei costi dell’adozione della misura.

È importante sottolineare che i dazi antidumping rappresentano solo uno degli strumenti di difesa commerciale a disposizione dell’UE. A questi si affiancano:

Dazi compensativi

I dazi compensativi, applicabili alle importazioni provenienti da imprese che beneficiano di aiuti o sussidi statali nel Paese di origine, volti a rendere le esportazioni più competitive (Regolamento (UE) 2016/1037);

Dazi di salvaguardia

I dazi di salvaguardia, che possono essere attivati nei confronti di un determinato prodotto in caso di grave crisi o pericolo di crisi dovuta a improvvisi aumenti delle importazioni (Regolamenti (UE) 2015/478 e 2015/755).

Il settore delle ceramiche ha una storia di dazi antidumping abbastanza risalente: il dumping cinese era già stato accertato nel periodo 2012–2013, quando furono imposti dazi compresi tra il 13,1% e il 36,1%, successivamente confermati da ulteriori indagini nel 2019 e nel 2025. La Commissione ha ora deciso di adottare una misura più incisiva, alzando il dazio al 79%, in risposta alla persistenza delle pratiche sleali.

Ambito di applicazione della misura

Il dazio antidumping del 79% si applica a un’ampia gamma di articoli in ceramica destinati alla tavola e alla cucina, tra cui prodotti in porcellana, gres e terracotta originari della Repubblica Popolare Cinese.

Con tale misura, nello specifico, viene istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, attualmente classificati con i codici doganali NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

Occorre evidenziare che il dazio antidumping si applica in aggiunta al dazio doganale ordinario all’importazione (c.d. “dazio paesi terzi”) già vigente per tali prodotti. 

Il nuovo paradigma della politica commerciale UE

La nuova misura conferma la crescente attenzione dell’Unione europea nel contrastare pratiche commerciali estere distorsive e nel tutelare l’industria interna.

Il caso della ceramica si inserisce, infatti, in una strategia più ampia di rafforzamento della difesa commerciale europea nei confronti della Cina. Negli ultimi anni si denota, da parte dell’UE, un notevole aumento di indagini e applicazione di misure antidumping o antisovvenzioni in numerosi settori, dall’acciaio alla chimica fino alla componentistica industriale.

Tale evoluzione risulta pienamente coerente con la strategia di sicurezza economica europea del dicembre del 2025, che include le misure antidumping tra gli strumenti che l’UE intende utilizzare in modo “più strategico, efficiente e proattivo”.

Si tratta di un'importante evoluzione della politica commerciale europea che segna un cambiamento rispetto a un approccio tradizionalmente più liberista.

Ci dovremo attendere interventi incisivi della Commissione anche in altri settori per cui le aziende è opportuno monitorino le iniziative di difesa commerciale allo studio per orientare le proprie politiche di approvvigionamento, le proprie catene di fornitura e le scelte produttive.


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