Accordo ABI e Associazione consumatori per la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie.

Iniziativa sospesa in seguito al mancato rinnovo dell'Accordo da parte dell'Associazione.

Credem ha aderito all’ “Accordo in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale”, siglato da ABI e dalle Associazioni dei Consumatori il 21 aprile 2020 e rinnovato in data 16 dicembre 2020 (c.d. “Moratoria Famiglie”).

Come funziona e quali sono i tempi di riscontro alla richiesta?

La sospensione della sola quota capitale del finanziamento può essere richiesta per un periodo massimo di 9 mesi per i mutui ipotecari e chirografari (compresi prestiti personali), comprese di eventuali sospensioni già concesse per l’epidemia da Covid-19, nel caso in cui il Cliente, a seguito dell'emergenza Covid-19, abbia avuto una diminuzione della capacità di rimborso a causa del ricorrere di uno degli eventi di seguito indicati e comunque a fronte di una richiesta che deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari del finanziamento da presentarsi entro il 31/03/2021.

L’iniziativa prevede la sospensione della sola quota capitale ed il pagamento di rate che includono solo gli interessi in corso nel periodo di sospensione. Pertanto: 

  • Durante la sospensione il cliente verserà le rate previste per la sola quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termini di quota capitale complessiva erogata dalla Banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione. Tali rate, costituite da soli interessi, saranno rimborsate dal cliente durante il periodo di sospensione alle medesime scadenze contrattualmente previste dal piano originario;
  • Al termine della sospensione, il pagamento delle rate (comprensive di capitale oltre che di interessi) riprenderà secondo quanto previsto dal piano di ammortamento originario che sarà allungato per un numero di rate pari al numero delle rate sospese.

La sospensione decorre nel caso in cui il finanziamento risulti in regola con i pagamenti, a partire dalla prima rata utile successiva alla conferma di attivazione dell’iniziativa da parte della Banca.

La sospensione non determina l’applicazione di nuove commissioni/spese nonché di interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora l’intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie. A fronte di richieste correttamente compilate e complete della documentazione necessaria, la Banca darà riscontro positivo o negativo entro 10 giorni lavorativi al cliente con riferimento alla sua richiesta di moratoria.

Gli effetti della sospensione sul conteggio degli interessi

Accedi al documento esemplificativo.

Chi può beneficiarne?

La domanda di sospensione può essere presentata dai titolari di:

  • prestiti chirografari (cioè non garantiti da garanzia reale) a rimborso rateale erogati prima del 16 dicembre 2020;
  • mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 16 dicembre a persone fisiche:
    • per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati;
    • liquidità;
    • acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale;
    • che pur essendo connessi all'acquisto dell’abitazione principale, non presentano le caratteristiche idonee all’accesso al Fondo Gasparrini (ndr. Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 2, commi 475 e seguenti della legge n. 244/2007).

Sono inclusi i finanziamenti:

  • cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
  • ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell’art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
  • mutui oggetto di operazioni di portabilità ai sensi dell’art. 120 quater del TUB ovvero accollati anche a seguito di frazionamento;.

Non può essere effettuata la richiesta di sospensione della quota capitale per i finanziamenti:

  • che siano già classificati a credito deteriorato o con rate impagate al momento della presentazione della domanda;
  • per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • i finanziamenti che hanno già ottenuto una sospensione del pagamento delle rate (o della quota capitale delle stesse) a seguito della pandemia Covid-19 per un periodo uguale o superiore a 9 mesi;
  • che fruiscano di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata) eccetto i mutui erogati con Fondo di garanzia prima casa (cui all'art. 1, comma 48,c della legge 27 dicembre 2013, n.147 che, se non rientrano nell’ambito del Fondo Gasparrini, possono accedere alla presente iniziativa);
  • le operazioni di scoperto di conto corrente, aperture di credito, carte revolving e credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento.

Eventi per i quali è possibile richiedere alla sospensione

Per poter procedere con la richiesta di sospensione delle rate, l’intestatario ovvero anche uno dei cointestatari del muto o del finanziamento deve trovarsi in una delle seguenti situazioni di difficoltà (verificatisi entro due anni dalla data di presentazione della domanda):

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; 
  • Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3) del codice di procedura civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; 
  • Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà); 
  • Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
  • Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, una riduzione del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre del 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Come fare la richiesta

Per richiedere la sospensione della quota capitale del finanziamento è possibile contattare direttamente la filiale di appartenenza, fermo restando che la richiesta deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari del finanziamento da presentarsi entro il 31/03/2021.

I nostri Consulenti forniranno tutte le istruzioni per procedere con la richiesta e per l'invio della documentazione necessaria.

Se vuoi saperne di più qui puoi trovare altre informazioni utili:

Documenti necessari per la richiesta

  • Modulo di richiesta sospensione rate;
  • Documentazione comprovante lo stato di difficoltà:
    • in caso di perdita di lavoro o cessazione del rapporto di lavoro, documento di cessazione (ad esempio: copia lettera di licenziamento, copia lettera di dimissioni, copia contratto di lavoro a termine)
    • in caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro, documentazione che ne comprovi lo stato (ad esempio: copia certificazione del datore di lavoro, copia richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito)
    • in caso di decesso di uno dei titolari del finanziamento, autocertificazione del cointestatario o dell’erede
    • in caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza, copia del certificato rilasciato dalla commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave ovvero invalido civile.in caso di lavoratori autonomi e liberi professionisti, autocertificazione di cui all’art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, contenuta all'interno del modulo di richiesta 
    • conferma della validità delle garanzie, oltre l’ipoteca, che assistono il finanziamento per tutta la sua durata (tramite sottoscrizione della relativa modulistica).